Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008.

Tra le novita' introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e societa', obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.

In particolare, l'articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone per le societa' di nuova costituzione, che richiedono l'iscrizione al registro imprese tenuto presso la competente Camera di commercio, l'obbligo di indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (in sigla P.e.c.); per le societa' gia' esistenti, diversamente, l'obbligo vige entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

L'adempimento non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per le imprese, in quanto per decreto l'iscrizione e' esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Oltre ad assicurare la validita' degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l'integrita' del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione: i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

Il decreto anticrisi (decreto legge 185/2008) reca anche disposizioni per i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali: entro un anno dall'entrata in vigore del decreto 185 del 29 novembre 2008, gli stessi devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; successivamente, tutti gli ordini e i collegi professionali pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.


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